Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Oltre al voto di lista l'elettore può esprimere tre preferenze scrivendo il cognome dei candidati»;

          b) al comma 2 dell'articolo 31, dopo le parole: «con il diametro di centimetri tre» sono aggiunte le seguenti: «, con a fianco uno spazio per l'indicazione delle preferenze da parte dell'elettore»;

          c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione; determina quindi la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione, nonché la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre

 

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individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

          d) al comma 1 dell'articolo 84, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali».